DISCIPLINA DEL RISCATTO DELLA POSIZIONE A
SEGUITO DI DECESSO DELL’ADERENTE
In caso di morte senza designazione di un beneficiario, la posizione costituita presso il Fondo Eurofer è riscattabile e divisa tra gli eredi in base alle quote spettanti per legge.
s I familiari che ereditano per legge sono:
1. Coniuge
2. Figli
3. Fratelli (se mancano i figli)
4. Ascendenti (se mancano i figli)
5. Altri parenti entro il 6° grado (solo se unici eredi)
In tutti questi casi il riscatto della posizione è esigibile, a domanda (mod. UB), senza l’obbligo della designazione previa da parte dell’aderente defunto.
L'erede legittimo (o gli eredi legittimi) infatti è la persona che, in forza di legge, eredita i beni del defunto in mancanza di un valido testamento. In mancanza di eredi legittimi (ma anche in presenza degli stessi) l’aderente può designare un beneficiario attraverso un testamento olografo.
Il testamento olografo, definito dall'art. 602 del codice civile, è il testamento scritto per intero di pugno, datato e sottoscritto di mano dal testatore.
Il primo requisito del testamento olografo è, come suggerisce lo stesso nome, l'olografia della scrittura. Essa deve essere composta dalla mano del testatore, con qualsiasi mezzo e su qualsiasi materiale che sia idoneo a tener traccia della scrittura. La mancanza di tale requisito, ad esempio in caso di testamento o designazione scritto da un terzo o con macchina da scrivere o computer, tramite e-mail ovvero sui vecchi moduli che lo scrivente Fondo aveva previsto secondo le previgenti discipline, comporta la nullità della designazione.
Il secondo requisito previsto per il testamento olografo è rappresentato dalla data. Essa deve contenere l'indicazione del giorno, del mese e dell'anno; la mancanza della data comporta l'annullabilità del testamento olografo. Infine il beneficiario (o i beneficiari) deve essere indicato in maniera chiara riportando, obbligatoriamente, il codice fiscale dello stesso.
Soltanto nel caso in cui il testatore non abbia eredi di legge può decidere di assegnare il 100% del suo patrimonio ad uno o più beneficiari. Nella fattispecie si precisa che la posizione Eurofer, alla stregua del patrimonio del defunto, si divide in una “quota di legittima” rappresentata dalla parte dell’eredità che deve andare comunque agli eredi per legge, anche contro la volontà del defunto; nell’ordinamento successorio italiano è infatti vietato “diseredare” il coniuge, i figli e gli ascendenti (questi ultimi eredi solo in assenza dei figli) ed una “quota disponibile” che è, invece, la parte di eredità che il testatore può lasciare a chiunque, ivi compresi anche gli eredi già beneficiari della quota di legittima (legittimari). In questa circostanza, la quota disponibile va ad accrescere la quota legittima.
Alla luce di quanto sopra gli aderenti Eurofer possono:
1) In presenza di eredi legittimi non presentare alcuna designazione di beneficiario: l’intera posizione del defunto potrà essere riscattata a domanda (mod. UB) dagli stessi eredi;
2) In presenza di eredi legittimi designare anche un beneficiario che interverrà nell’asse ereditario solo per la quota disponibile (fino ad un massimo del 50%). In questo caso il beneficiario può essere ricompreso tra gli eredi legittimi, in questa circostanza, la quota disponibile va ad accrescere la quota legittima;
3) In assenza di eredi legittimi designare uno o più beneficiari, siano essi persona fisica o giuridica (art. 14 p. 3 - Dlgs 252/05).
- Solo in assenza di eredi legittimi e se contemporaneamente
- non viene designato alcun beneficiario,
- la posizione resta acquisita al Fondo Eurofer.
- Sede: Via Bari, 20 -00161- Roma
- si riceve dal LUNEDÌ al VENERDÌ
- orario 10,00/13,00
- Tel. 0645507663 - 0645502777
- fax 0645546298
