- POSSIBILITA’ DI PERMANERE PRESSO LA FORMA PENSIONISTICA
- OLTRE LA MATURAZIONE DEI REQUISITI PER LA PRESTAZIONE
- PENSIONISTICA COMPLEMENTARE
Con i presenti Orientamenti si intendono fornire chiarimenti relativamente alla possibilità, per gli iscritti a forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita, di permanere presso la forma pensionistica oltre la maturazione dei requisiti, di cui all’articolo 11, comma 2 del decreto legislativo n. 252 del 2005 (di seguito: decreto), per l’accesso alla prestazione pensionistica complementare, anche in assenza di ulteriori contribuzioni.
Il decreto, come noto, contempla espressamente, all’art. 8, comma 11, la possibilità che l’aderente prosegua la contribuzione al fondo oltre il raggiungimento dell’età pensionabile prevista nel regime obbligatorio di appartenenza. Tale facoltà risulta, peraltro, subordinata al fatto che l’iscritto vanti almeno un anno di contribuzione a favore di forme pensionistiche complementari.
La norma di cui sopra consente, pertanto, a coloro che possano vantare almeno un anno di contribuzione ed abbiano raggiunto i requisiti anagrafici per il pensionamento di continuare a contribuire alla forma pensionistica complementare e di determinare autonomamente il momento di fruizione della prestazione pensionistica.
Al fine dell’individuazione della portata applicativa della norma sopra richiamata occorre, tuttavia, tener conto del contesto in cui la stessa si colloca. E’ opportuno, infatti, rilevare che la predetta disposizione risulta inserita nell’ambito dell’art. 8 del decreto, intitolato “Finanziamento”, volto a disciplinare le varie modalità di finanziamento delle forme previdenziali.
A tale ambito va pertanto riferita l’efficacia della stessa, diretta unicamente a precisare, da un lato, l’ammissibilità di versamenti contributivi dopo il raggiungimento dell’età pensionabile e, dall’altro, ad estendere anche a tali contributi il regime fiscale agevolato di cui al comma 4 del medesimo articolo 8.
Più in particolare, la ratio della norma è da rinvenirsi nella volontà del legislatore di confermare che i contributi versati oltre il raggiungimento, in generale, dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza – e, quindi, non solo dei requisiti inerenti l’età pensionabile, richiamata dalla norma, ma anche delle prescritte anzianità contributive minime - continuano ad avere valenza di versamenti di previdenza complementare e, come tali, sono ammessi a fruire delle agevolazioni fiscali previste per tali forme di finanziamento.
Questione distinta rispetto a quella trattata dalla norma sopra indicata è quella inerente la possibilità per l’iscritto di procrastinare il momento di accesso alla prestazione pensionistica complementare, una volta maturati i prescritti requisiti, anche in difetto di ulteriori versamenti contributivi. Con riferimento a quest’ultimo profilo, assume, infatti, rilevanza un’altra previsione del decreto e, cioè, quella di cui all’articolo 11, comma 2, in materia di prestazioni pensionistiche.
Con tale disposizione sono state definite le condizioni di accesso alla prestazione pensionistica complementare. La norma, tuttavia, si limita a prevedere i presupposti (maturazione dei requisiti per le prestazioni del regime obbligatorio di appartenenza e almeno cinque anni di partecipazione alla previdenza complementare) per il sorgere del diritto alla prestazione pensionistica.
La disposizione non prescrive, invece, che l’effettivo esercizio del relativo diritto debba necessariamente coincidere con il raggiungimento dei previsti requisiti, essendo rimessa all’iscritto la determinazione del momento in cui formulare la relativa istanza.
E’ da ritenersi, quindi, senz’altro ammissibile il mantenimento della posizione individuale presso la forma pensionistica e la conservazione, anche senza prosecuzione della contribuzione, della qualifica di iscritto alla forma successivamente all’avvenuta maturazione dei requisiti per il pensionamento e alla percezione della prestazione pensionistica nel regime di base.
Tale flessibilità circa il momento di effettivo esercizio del diritto alla percezione della prestazione pensionistica, oltre che legittima, è da ritenersi anche pienamente compatibile e connaturale all’adozione del regime di contribuzione definita E’ necessario, pertanto, che le forme pensionistiche complementari operanti in tale regime riconoscano agli iscritti tale facoltà.
In sintesi, l’iscritto a una forma pensionistica complementare in regime di contribuzione definita che ha maturato i requisiti per la relativa prestazione pensionistica dovrebbe essere richiamato all’esigenza di effettuare una scelta consapevole che tenga conto delle seguenti opzioni:
- formulare richiesta di erogazione della prestazione stessa;
- non formulare alcuna richiesta e, quindi, continuare a partecipare alla forma pensionistica complementare. In quest’ipotesi è da intendersi rimessa all’iscritto la scelta se effettuare dei versamenti contributivi alla forma pensionistica complementare ovvero se cessare la contribuzione. In tali casi, la posizione continuerà ad essere gestita dalla forma pensionistica e varierà in funzione dei rendimenti conseguiti.
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Modulo U1 da compilarsi a cura del titolare, dipendente di una delle società
del Gruppo F.S., in tutti i casi di uscita
(pensionamento, dimissioni, ecc…) per il riscatto o il mantenimento
della posizione.
VA TRASMESSO SOLO DOPO LA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO!
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Modulo U2 da compilarsi a cura del titolare, non dipendente delle società del
Gruppo FS, in tutti i casi di uscita
(pensionamento, dimissioni, ecc…) per il riscatto o il mantenimento
della posizione.
VA TRASMESSO SOLO DOPO LA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO!
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