FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE

Fondo per il perseguimento di politiche attive per il sostegno del reddito e dell’occupazione dei lavoratori dipendenti dalle società del Gruppo FS spa

L’USCITA DA EUROFER

Si comunicano le norme interpretative circa il riscatto della posizione a seguito dell’ammissione dell’aderente ad Eurofer alle prestazioni straordinarie del Fondo per il perseguimento di politiche attive per il sostegno del reddito e dell’occupazione dei lavoratori dipendenti dalle società del Gruppo FS spa.

TIPOLOGIE DI RISCATTO

L’aderente ammesso alla predetta prestazione risolve il suo rapporto di lavoro e viene a trovarsi, quindi, in una delle seguenti condizioni:

 

1)        Diritto alla prestazione pensionistica se in possesso dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, con almeno cinque anni di partecipazione ad Eurofer (art. 11.2, D.Lgs. 252/2005);

2)        Diritto al riscatto parziale, nella misura del 50% della posizione individuale maturata, nei casi di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria (art. 14.2 b) D.Lgs. 252/2005);

3)        Diritto al riscatto per cause diverse (art. 14.5 D.Lgs. 252/2005)

In tutti e tre i casi verranno individuati due montanti (a meno che non si tratti di lavoratori provenienti da altri Fondi complementari e/o preesistenti): M1 e M2 relativi rispettivamente alle contribuzioni versate fino al 31 dicembre 2006 ed alle contribuzioni a decorrere dal 1° gennaio 2007.

CASO 1: Riscatto per prestazione previdenziale                                      Modulo U1

In questo specifico caso, il lavoratore dovrà attendere, per inoltrare la relativa domanda di riscatto della posizione, la maturazione del diritto alla prestazione pensionistica pubblica erogata dall’Inps con almeno 5 anni di iscrizione al Fondo. Solo in tal caso la prestazione, qualora richiesta (e liquidabile) in forma capitale, verrà assoggettata alla seguente tassazione:  

1)    il montante M1 sarà assoggettato ad una ritenuta a titolo d’imposta con aliquota del 23%, ai sensi dell’art. 14, comma 5, del D.lgs. n. 252 del 2005;

2)    il montante M2 verrà assoggettato ad una ritenuta a titolo d’imposta con aliquota del 15% (riducibile al 9% in funzione degli anni di iscrizione al fondo), ai sensi dell’art. 14, comma 4, del D.lgs. n. 252 del 2005.

CASO 2: Riscatto parziale                                                                             Modulo UF1

Il riscatto parziale (50% della posizione individuale maturata), di cui all’art. 14, comma 2, lett. b), del D.lgs. n. 252 del 2005, sconterà il seguente trattamento fiscale:

        1) il montante M1, ai sensi dell’art. 20 del TUIR (nel testo vigente fino al 1° gennaio 2007), verrà assoggettato a tassazione separata con aliquota determinata con gli stessi criteri previsti per il TFR;

        2) il montante M2 verrà assoggettato ad una ritenuta a titolo d’imposta con aliquota del 15% (riducibile al 9% in funzione degli anni di iscrizione al fondo), ai sensi dell’art. 14, comma 4, del D.lgs. n. 252 del 2005.

 Gli aderenti al Fondo medesimo potranno richiedere, contemporaneamente, oltre al 50% della posizione individuale maturata, anche il riscatto per cause diverse del restante 50%.

In tale ipotesi il Fondo provvederà a liquidare prioritariamente il riscatto parziale per mobilità e, successivamente, il riscatto per cause diverse.

Ciò in quanto, poiché il riscatto per cause diverse è connesso alla perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo, se lo stesso venisse esercitato per primo, non potrebbe essere limitato al 50% della posizione individuale maturata presso il Fondo, ma dovrebbe avere ad oggetto l’intera posizione maturata (vedi CASO 3).

Quindi, il Fondo istante provvederà ad imputare le somme liquidate a titolo di riscatto parziale per mobilità ai montanti maturati per primi in ordine di tempo (M1, M2).

CASO 3: Riscatto per risoluzione del rapporto di lavoro senza diritto a pensione           Modulo U1

Tale tipologia di riscatto, seppur consentito dalla normativa in essere, è fortemente sconsigliato per le condizioni sfavorevoli del regime fiscale. Gli importi del riscatto, infatti, saranno assoggettati a tassazione secondo le seguenti modalità:

        1) l’importo imputato al montante M1 sconterà la tassazione ordinaria (23, 27, 38, 41 o 43%, a seconda dello scaglione di reddito del richiedente) in quanto le cause che hanno determinato il riscatto non rientrano tra quelle previste dall’art. 20 (nel testo vigente fino al 1° gennaio 2007) per le quali è prevista la tassazione separata;

      2) il montante M2 sarà assoggettato ad una ritenuta a titolo d’imposta con aliquota del 23%, ai sensi dell’art. 14, comma 5, del D.lgs. n. 252 del 2005.

 

 

MODULO U1 MODULO UF1

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