DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE
1. FASE DEI VERSAMENTI: Regime fiscale dei contributi
Contributi versati
I contributi versati a fondi pensione sono deducibili, dal reddito complessivo dell’aderente, per un importo complessivamente non superiore a 5.164,57 euro annui.
Fermo restando il limite complessivamente riconosciuto quale onere deducibile, la deduzione spetta anche per i contributi versati a favore di persone fiscalmente a carico ai sensi dell’art 12 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per la parte da questi non dedotta.
Ai lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 e, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro pari alla differenza positiva tra l’importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro annui.
2. FASE DI ACCUMULO: regime fiscale del fondo pensione
I fondi pensione, istituiti in regime di contribuzione definita, sono soggetti ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11% che si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo di imposta, prelevata annualmente dal patrimonio del fondo pensione.
Nelle ipotesi in cui il reddito di capitale non concorra a determinare il risultato netto di periodo, sono operate delle ritenute a titolo di imposta. Per i fondi pensione che investono il proprio patrimonio in parti di OICR soggetti ad imposta sostitutiva, è previsto che i proventi derivanti da tale partecipazione concorrano a formare il risultato netto di gestione, se percepiti o se iscritti nel rendiconto del fondo, e su di essi compete un credito di imposta del 15% che concorre, esso stesso, a formare il risultato netto di gestione ed è detratto dall’imposta sostitutiva dovuta. Il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio e alla fine di ciascun anno è desunto da un apposito prospetto di composizione del patrimonio. Qualora in un periodo di imposta si verifichi un risultato negativo, quest’ultimo, quale risultante dalla relativa dichiarazione, può essere computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi di imposta successivi, per l’intero importo che trova in essi capienza, oppure essere utilizzato, in tutto o in parte, in diminuzione del risultato della gestione di altre linee di investimento del fondo, a partire dal periodo di imposta in cui detto risultato negativo è maturato, riconoscendo il relativo importo a favore della linea di investimento che ha maturato il risultato negativo.
3. FASE DI EROGAZIONE: regime fiscale delle prestazioni
Definizione di “parte imponibile” delle prestazioni pensionistiche complementari
E’ fiscalmente imponibile la parte delle prestazioni rappresentata dall’ammontare della stessa riferibile proporzionalmente a tutti i contributi dedotti nella fase dei versamenti, siano essi contributi a carico lavoratore o a carico azienda o prelevati dal TFR maturando.
I medesimi criteri si applicano nelle ipotesi di anticipazioni e riscatti.
A - Quota parte delle prestazioni, delle anticipazioni e dei riscatti riferibile ai contributi dedotti dal 1° gennaio 2007
Prestazioni in forma periodica (rendite)
La parte imponibile della prestazione pensionistica erogata in forma di capitale è soggetta a una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione successivo al 1° gennaio 2007, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.
Sul rendimento finanziario annualmente prodotto dalla rendita in erogazione è applicata una imposta sostitutiva del 12,50%. Detto rendimento è scomputato dall’imponibile da assoggettare a tassazione d'imposta del 15%.
Prestazioni in capitale
La parte imponibile della prestazione pensionistica erogata in forma di capitale è soggetta a una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione successivo al 1° gennaio 2007, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.
Anticipazioni
Le anticipazioni erogate ai sensi dell'art. 11, comma 7, lett. a), del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative all'aderente, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche , sono soggette alla medesima tassazione prevista per le prestazioni in capitale.
Le altre tipologie d anticipazioni ammesse, ai sensi dell' art. 11 comma 7, del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 sono soggette a una ritenuta a titolo d'imposta del 23 per cento.
Riscatti
Si applica la medesima tassazione prevista per le prestazioni erogate sotto forma di capitale, nei casi di riscatti esercitati ai sensi dell'art. 14, commi 2 e 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, nella misura:
q del 50 per cento della posizione individuale maturata, nei casi di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
q del 100 per cento della posizione individuale maturata, per i casi di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi;
q del 100 per cento, in caso di morte dell'aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica.
Le ipotesi di riscatto per cause diverse da quelle sopra indicate, sono assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta del 23%.
Reintegro di somme erogate a titolo di anticipazioni
Il trattamento tributario dei contributi descritto a, punto 1 del presente documento è altresì applicabile alle somme che l’aderente versa al Fondo Pensione a titolo di reintegro della propria posizione individuale decurtata a seguito di erogazione di anticipazioni. Tali somme, pertanto, concorrono, al pari dei contributi versati, a formare il limite annuo complessivamente deducibile dal reddito complessivo dell’aderente.
Relativamente alle anticipazione assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta, per la parte del reintegro eccedente il predetto limite di deducibilità, è riconosciuto al contribuente un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, riferibile all'importo reintegrato.
Comunicazioni dell’aderente
Entro il termine del 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento contributivo al Fondo Pensione ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione pensionistica, l'aderente comunica al Fondo Pensione l’importo dei contributi versati che non sono stati dedotti, o che non saranno dedotti in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi. I suddetti contributi non concorreranno a formare la base imponibile per la determinazione dell’imposta dovuta in sede di erogazione della prestazione finale.
- Trasferimento della posizione individuale ad altra forma di previdenza complementare
- Sede: Via Bari, 20 -00161- Roma
- si riceve dal LUNEDÌ al VENERDÌ
- orario 10,00/13,00
- Tel. 0645507663 - 0645502777
- fax 0645546298
