FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE

La prestazione pensionistica in forma di Rendita

Il lavoratore aderente, al verificarsi delle condizioni previste, ha diritto a richiedere l'erogazione delle prestazioni complementari in forma di rendita.
Le prestazioni pensionistiche in forma di rendita si erogano per risoluzione del rapporto di lavoro con diritto a pensione, a condizione che il richiedente abbia partecipato a forme pensionistiche complementari per almeno cinque anni, ovvero nei cinque anni precedenti la maturazione dei requisiti di pensionamento, per:
 
-         cessazione dell'attività che ha comportato l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi;
-         cessazione dell'attività per invalidità permanente con riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo.
 
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EUROFER ha stipulato un’apposita convenzione con U.G.F. Assicurazioni per le seguenti tipologie di rendita:
 
-         Rendita vitalizia immediata rivalutabile (RS)
-         Rendita vitalizia immediata rivalutabile reversibile (RR)
-         Rendita vitalizia immediata rivalutabile certa per 5 anni o per 10 anni e successivamente vitalizia (RC5 - RC10)
-         Rendita vitalizia immediata annua rivalutabile controassicurata con restituzione del montante residuale (RCA)
 
e con Assicurazioni Generali per la
-         Rendita immediata annua rivalutabile con maggiorazione per perdita di autosufficienza (RLTC)
 
La Rendita vitalizia immediata rivalutabile (RS) prevede il pagamento immediato di una rendita, fino a che sarà in vita l’aderente.
La rendita viene pagata in via posticipata in base alla rateazione scelta dall’assicurato tra mensile,  bimestrale,  trimestrale,  quadrimestrale, semestrale o annuale.
La rendita si rivaluta annualmente con indicizzazione in base al rendimento riconosciuto della Gestione Speciale Vitattiva - Unipol a cui è collegata.
E’ previsto un tasso minimo garantito ed un tasso tecnico del 2,5% annuo.
Il tasso tecnico è riconosciuto anticipatamente nel calcolo della rata iniziale di rendita. 
 
La Rendita vitalizia immediata rivalutabile reversibile (RR) prevede il pagamento immediato di una rendita fino a che sarà in vita l’aderente e successivamente a uno o più beneficiari designati all’inizio finché in vita.
È consentito all’aderente l’opzione di una percentuale di reversibilità compresa tra il 50 ed il 100%.
La rateazione è a scelta dell’aderente fra mensile,  bimestrale,  trimestrale,  quadrimestrale, semestrale o annuale.
La rendita viene pagata in via posticipata in base alla rateazione scelta dall’assicurato. 
 
La Rendita vitalizia immediata rivalutabile certa per 5 anni o per 10 anni e successivamente vitalizia (RC5 - RC10) prevede il pagamento immediato di una rendita, fino a che sarà in vita l’aderente, oppure fino al quinto o decimo anniversario della decorrenza della posizione individuale se si verifica il decesso dell’aderente prima di tale anniversario.
La rendita viene pagata in via posticipata in base alla rateazione scelta dall’assicurato fra mensile,  bimestrale, trimestrale, quadrimestrale, semestrale o annuale.
 
La Rendita vitalizia immediata annua rivalutabile controassicurata con restituzione del montante residuale (RCA) prevede, in caso di decesso dell’assicurato, la restituzione del montante residuale al beneficiario.
La rendita viene pagata in via posticipata in base alla rateazione scelta dall’assicurato fra mensile,  bimestrale,  trimestrale,  quadrimestrale, semestrale o annuale.
 
La Rendita immediata annua rivalutabile con maggiorazione per perdita di autosufficienza, (RLTC) è una rendita vitalizia il cui importo raddoppia in caso di non autosufficienza dimostrata che si verifichi dopo l’ingresso in assicurazione. Questa tipologia può anche essere reversibile ma il raddoppio ha effetto solo per la non autosufficienza del pensionato principale e cessa con la sua morte.
La perdita di autosufficienza dell’Assicurato principale nel compimento degli atti elementari della vita quotidiana in modo presumibilmente permanente (assolutamente non correlati alla invalidità riconosciuta per legge) avviene quando l’Assicurato è incapace di svolgere gli “atti elementari della vita quotidiana” sotto indicati e per il cui svolgimento necessita di assistenza da parte di un’altra persona:
     
     - farsi il bagno o la doccia
     - vestirsi e svestirsi
     - igiene del corpo
     - mobilità
     - continenza
     - bere e mangiare
 
Per ciascuno degli atti sopra indicati sono previsti tre diversi gradi di autonomia ai quali sono associati dei punteggi.
Non sono assicurabili i soggetti per i quali sussiste già uno stato di non autosufficienza al momento della richiesta di ingresso in assicurazione e i soggetti con un’età superiore a 70 anni.
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Rendite RS, RR, RC5, RC10, RCA
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Rendita RLTC
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scarica SOLO la nota informativa
scarica SOLO le condizioni di assicurazione
 
scarica il modulo per la richiesta delle rendite RS, RR, RC5, RC10, RCA
 
scarica il modulo per la richiesta della rendita RTLC

 

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